L'esame prevede tre prove scritte e una prova orale.
L'esame di stato introdotto con la legge di riforma n. 425 del 10/12/97 prevede tre prove scritte e una prova orale.
La novità è rappresentata dal fatto che si intende verificare le competenze dello studente attraverso un'interrogazione non più nozionistica, ma interdisciplinare.
La valutazione finale, inoltre, tiene conto del rendimento degli anni precedenti (del triennio in particolare); vengono infatti assegnati ai candidati dei crediti scolastici in base alla media degli ultimi tre anni di studio (dallo scorso anno
Ai crediti scolastici si aggiungono i crediti formativi: il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame.
Il D.M. N. 42/2007 ha introdotto una novità importante a proposito del saldo dei debiti, stabilendo che lo studente che al termine dell'ultimo anno non abbia saldato TUTTI i debiti contratti a partire dal terzo anno di corso, non possa essere ammesso all'Esame di Stato.
Esso prevede anche un incremento dei punti di credito, a riconoscimento dell'importanza del percorso scolastico complessivo. Per l'entrata in vigore del Decreto è stato adottato un criterio di gradualità, che porterà a regime questa "mini-riforma" nell'a.s. 2008/2009.
Il voto è calcolato in centesimi: da un minimo di 30 (equivalente alla sufficienza) a un massimo di 45 punti per le prove scritte, da un minimo di 20 (equivalente alla sufficienza) a un massimo di 30 punti per la prova orale. Un massimo di 25 punti è previsto per i crediti. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
Il minimo previsto per il superamento dell'esame è di 60/100, le commissioni sono composte per metà da commissari interni per le discipline sorteggiate anticipatamente (in concomitanza al sorteggio delle materie).
Le prime due prove sono rimaste per molti aspetti simili a quelle del vecchio esame.
I privatisti vengono ora esaminati come fossero dei candidati interni: vengono, infatti, assegnati ad una classe e devono svolgere programmi conformi a quelli della classe di assegnazione. Hanno possibilità di prendere visione del documento ufficiale del 15 maggio e di contattare costantemente il coordinatore della classe per chiarimenti e suggerimenti.
Dall'anno scolastico 2009/10 devono sostenere entro maggio un esame preliminare della durata di diversi giorni e comprende tutti gli scritti previsti e interrogazioni orali materia per materia.
Non ottenendo, in tutte le materie, la sufficienza piena il candidato non viene ammesso a sostenere l'Esame di Stato. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
I crediti formativi sono assegnati dalla Commissione d'esame sulla base di una valutazione delle esperienze, quelle lavorative incluse, e della loro coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione.
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
I candidati interni hanno a disposizione un credito scolastico assegnato loro dal consiglio di classe per l'andamento negli ultimi tre anni di studio; esso si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Esso è attribuito sulla base della tabella seguente
MEDIA DEI VOTI |
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI |
||
---|---|---|---|
III anno |
VI anno |
V anno |
|
M = 6 |
3 - 4 |
3 - 4 |
4 - 5 |
6 < M ≤ 7 |
4 - 5 |
4 - 5 |
5 - 6 |
7 < M =≤ 8 |
5 - 6 |
5 - 6 |
6 - 7 |
8 < M =≤ 10 |
6 - 8 |
6 - 8 |
7 - 9 |
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato, il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni della tabella seguente.
MEDIA DEI VOTI |
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI |
---|---|
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4 - 5 |
7 < M = ≤ 8 |
5 - 6 |
8 < M = ≤ 10 |
6 - 8 |
M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nella tabella che segue.
MEDIA DEI VOTI |
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI |
---|---|
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4 - 5 |
7 < M = ≤ 8 |
5 - 6 |
8 < M = ≤ 10 |
6 - 8 |
M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.
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